Graduatorie terza fascia ATA: anche per il prossimo aggiornamento (2021) la licenza media sarà titolo d’accesso solo se già inseriti negli elenchi e mai cancellati. Se si è saltato qualche aggiornamento, non ci si potrà reinserire con diploma secondaria I grado, occorre diploma secondaria II grado anche per il profilo di collaboratore scolastico.
Il nuovo aggiornamento delle graduatorie ATA terza fascia è previsto per il 2021. Le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia hanno validità triennale. Le ultime bandite nel 2017 avranno validità fino al 2021, per effetto della proroga con decreto prot. n. 947 del 01/12/2017.
Titolo di accesso collaboratore scolastico
L’ultimo D.M.(640/2017) inerente le Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia ATA ha chiarito che i titoli culturali di accesso al profilo professionale di Collaboratore scolastico sono:
diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Eccezioni
Le sole deroghe del titolo di studio d’accesso nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA sono:
- Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie;
- Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, (fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3), siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004 corrispondenti al profilo richiesto, sono validi i titoli di studio richiesti dall’ ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi;
- Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto, sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall’ ordinamento all’epoca vigente.
Dunque se l’aspirante ha mancato un aggiornamento/rinnovo delle graduatorie, non ha almeno 30 giorni di servizio oppure non è inserito nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004, non ha titolo d’accesso nelle graduatorie di III fascia con la sola licenza media.
(fonte orizontescuola)